Pratiche edilizie e direzione lavori
Per la maggior parte degli interventi edilizi, in particolare per tutti quelli che prevendono la trasformazione del costruito, è necessaria un’autorizzazione da parte degli Enti pubblici preposti (Comune, Sovrintendenza, ATS, ecc).
Gli architetti possono occuparsi di tutti gli aspetti connessi al regime autorizzativo necessario, interfacciandosi con gli Enti e predisponendo la documentazione richiesta sulla base delle norme vigenti.
L’architetto può inoltre svolgere la funzione di Direttore Lavori, quando questa figura è richiesta per norma oppure – spesso - consigliabile.
In qualità di direttore dei lavori l’architetto è responsabile dell’attuazione del progetto in conformità di esso e delle buone regole dell’arte.
Il D.L. assiste il committente anche nella gestione degli aspetti contabili legati all’appalto.
Va sottolineato che il D.L. non ha funzioni di gestione operativa in cantiere, non organizza le maestranze e non è responsabile di mansioni ed operazioni in capo all’appaltatore.
Se ha sorvegliato l’attuazione delle opere, impartendo le necessarie istruzioni e note d’ordine in corso d’opera, verificando eventuali vizi in corso d’opera e di collaudo e chiedendone la eliminazione, va esente da responsabilità nel caso in cui l’appaltatore non esegua l’opera nonostante le istruzioni e prescrizioni e non effettui i ripristini dovuti.